NON SIAMO GAMBERI
Proprio in questi giorni si torna a
discutere della legge 194 con una serie di manifestazioni in difesa e
abrogative in giro per la penisola. Correva l'anno 1978 quando venne approvata
questa legge per contrastare l’ormai diffusa e pericolosa pratica dell’aborto
clandestino e consentire alla donna l'interruzione volontaria di gravidanza
dando vita compatibilmente a consultori, affinché le donne potessero essere informate sulle pratiche anticoncezionali e seguite caso per caso. La legge venne subito ostacolata e nel 1981 si andò al referendum.
Il movimento delle donne e un gruppo di coraggiose studentesse universitarie, resero di pubblico dominio i domicili degli studi di zelanti ginecologi obiettori di giorno
e favorevoli all’aborto di notte, evidenziandone l'interesse speculativo e l’ipocrisia. Per anni, la suddetta
legge, ha raggiunto l’obiettivo di diminuire i casi di
aborto, contrastandone anche la pratica clandestina eppure, questa legge,
continua a non avere vita facile poiché, per i ginecologi non obiettori
impiegati all’interno di strutture ospedaliere, è praticamente impossibile fare
carriera. Il
disinteresse della politica nel porre un tetto all’obiezione di coscienza,
sta mettendo la parola “FINE” ad una legge valida. Nessuno può sostituirsi alla coscienza della donna che
compie questa triste scelta. Conosciamo forse la storia di ogni singola donna e
del suo calvario? Chi siamo noi per giudicare? Mettiamo un attimo da parte il
Credo religioso e il partito politico, proviamo ad andare avanti, NON SIAMO GAMBERI.
Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza
Articolo 2
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della
gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici,
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza
sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della
gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la
porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di
lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra
l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle
sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di
urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna,
attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza,
sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate.
Articolo 6
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna.
E ORA DITEMI, E' TANTO PERICOLOSA?
Legge 194 - Che cosa vuole una donna
www.youtube.com/watch?v=jCjdWAqKjIA
Sabato 11 Aprile 2015 h 15.30
Legge 194 - Che cosa vuole una donna
www.youtube.com/watch?v=jCjdWAqKjIA
Sabato 11 Aprile 2015 h 15.30
Milano, Piazza Cordusio
Evento organizzato da I sentinelli di Milano
Aderisce: L’altra Europa con Tsipras - Milano
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